{"id":1014,"date":"2024-10-19T09:24:00","date_gmt":"2024-10-19T07:24:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forensia.it\/?p=1014"},"modified":"2024-10-19T09:24:00","modified_gmt":"2024-10-19T07:24:00","slug":"ristrutturazioni-edilizie-dal-2025-la-detrazione-si-riduce-al-36","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/2024\/10\/19\/ristrutturazioni-edilizie-dal-2025-la-detrazione-si-riduce-al-36\/","title":{"rendered":"Ristrutturazioni edilizie: dal 2025 la detrazione si riduce al 36%"},"content":{"rendered":"<p>Con decorrenza dal 1\u00b0 gennaio 2025, l&#8217;aliquota di detrazione fiscale per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia subir\u00e0 una riduzione, passando dall&#8217;attuale 50% al 36%, ai sensi dell&#8217;art. 16-bis del D.P.R. n. 917\/1986 (TUIR). La detrazione del 50%, attualmente prevista per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, non trover\u00e0 applicazione per i periodi successivi, salvo eventuali proroghe introdotte con la Legge di Bilancio 2025.<\/p>\n<h3>Regime vigente fino al 31 dicembre 2024<\/h3>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 16-bis del TUIR, l&#8217;agevolazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio consente una detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione, con un tetto massimo di spesa pari a 96.000 euro per singola unit\u00e0 immobiliare. La detrazione \u00e8 ripartita in 10 quote annuali di pari importo e riguarda interventi volti al miglioramento e recupero di edifici a destinazione abitativa.<\/p>\n<p>Dal 1\u00b0 gennaio 2025, tale aliquota verr\u00e0 ridotta al 36%, con un limite di spesa ridotto a 48.000 euro per unit\u00e0 immobiliare, in conformit\u00e0 al regime ordinario stabilito dalla normativa fiscale.<\/p>\n<h3>Possibili proroghe e novit\u00e0<\/h3>\n<p>\u00c8 opportuno segnalare che il Disegno di Legge di Bilancio 2025 prevede, in linea di principio, una proroga dell\u2019aliquota del 50% esclusivamente per gli interventi di ristrutturazione eseguiti sulle prime case. Tuttavia, salvo modifiche, la detrazione del 36% trover\u00e0 applicazione per gli interventi relativi alle seconde case.<\/p>\n<p>Si resta in attesa del testo definitivo della Legge di Bilancio 2025 per confermare tale proroga e i relativi dettagli applicativi.<\/p>\n<h3>Acquisto di immobili ristrutturati<\/h3>\n<p>L&#8217;agevolazione fiscale non si limita agli interventi eseguiti direttamente dai proprietari, ma trova applicazione anche in caso di acquisto di immobili ristrutturati da imprese edili o cooperative. In tali casi, \u00e8 prevista una detrazione forfetaria pari al 25% del prezzo di acquisto, indipendentemente dal valore effettivo dei lavori eseguiti. Questo beneficio \u00e8 applicabile agli immobili residenziali venduti entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori.<\/p>\n<h3>Opzioni alternative: sconto in fattura e cessione del credito<\/h3>\n<p>I contribuenti, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione fiscale, possono optare per:<\/p>\n<ol>\n<li>Uno <strong>sconto in fattura<\/strong>, ossia un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale recupera poi tale somma mediante l&#8217;acquisizione di un credito d&#8217;imposta.<\/li>\n<li>La <strong>cessione del credito d\u2019imposta<\/strong> a terzi, di importo corrispondente alla detrazione spettante.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Si segnala tuttavia che, con l\u2019introduzione del D.L. n. 39\/2024, la disciplina in materia di cessione del credito e sconto in fattura \u00e8 stata ulteriormente ristretta, limitando la possibilit\u00e0 di cedere i bonus edilizi. Pertanto, \u00e8 necessario prestare particolare attenzione alle nuove disposizioni normative vigenti a partire dal 2024.<\/p>\n<h3>Superbonus: riduzione dell&#8217;aliquota dal 2025<\/h3>\n<p>Anche per quanto riguarda il Superbonus, il regime fiscale subisce delle modifiche significative. L&#8217;attuale aliquota del 70% per gli interventi che rientrano nell\u2019ambito del Superbonus scadr\u00e0 il 31 dicembre 2024. A partire dal 2025, l&#8217;aliquota sar\u00e0 ridotta al 65%.<\/p>\n<p>Il Superbonus resta comunque applicabile solo nei confronti di coloro che possiedono i requisiti finanziari necessari per sostenere direttamente le spese relative agli interventi e che possono usufruire delle detrazioni fiscali attraverso la propria dichiarazione dei redditi.<\/p>\n<h3>Prospettive future delle agevolazioni fiscali in edilizia<\/h3>\n<p>Il Governo, nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro dell&#8217;Economia Giancarlo Giorgetti, ha chiaramente espresso l\u2019intenzione di ridurre progressivamente le agevolazioni fiscali nel settore edilizio, mantenendo attive solo quelle considerate strutturali, come il bonus ristrutturazioni previsto dall\u2019art. 16-bis del TUIR. Questo regime, con aliquota al 36% e tetto massimo di spesa di 48.000 euro per unit\u00e0 immobiliare, rappresenta il principale strumento di agevolazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 2025.<\/p>\n<h3>Conclusioni<\/h3>\n<p>Il termine del 31 dicembre 2024 segna la fine del periodo di applicazione delle aliquote agevolate al 50% per le ristrutturazioni edilizie e del 70% per il Superbonus. In assenza di proroghe specifiche, le detrazioni per gli interventi edilizi si ridurranno rispettivamente al 36% e al 65% dal 2025. Pertanto, \u00e8 fondamentale per i contribuenti che intendono usufruire di tali agevolazioni pianificare tempestivamente gli interventi edilizi e valutare con attenzione la possibilit\u00e0 di beneficiare delle opzioni alternative, come la cessione del credito o lo sconto in fattura, prima che le nuove restrizioni normative ne limitino ulteriormente l&#8217;accesso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dal 1\u00b0 gennaio 2025, l&#8217;aliquota di detrazione per le ristrutturazioni edilizie scender\u00e0 dal 50% al 36%, salvo proroghe per le prime case. Le novit\u00e0 riguardano anche il Superbonus e le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, soggette a ulteriori restrizioni normative.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":931,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-1014","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news-e-approfondimenti"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1014","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1014"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1014\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1015,"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1014\/revisions\/1015"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/931"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1014"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1014"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1014"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}