{"id":1040,"date":"2024-11-01T19:16:59","date_gmt":"2024-11-01T18:16:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forensia.it\/?p=1040"},"modified":"2024-11-01T19:16:59","modified_gmt":"2024-11-01T18:16:59","slug":"oggetto-affitti-brevi-e-turistici-obblighi-per-i-dispositivi-di-sicurezza-e-faq","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/2024\/11\/01\/oggetto-affitti-brevi-e-turistici-obblighi-per-i-dispositivi-di-sicurezza-e-faq\/","title":{"rendered":"OGGETTO: AFFITTI BREVI E TURISTICI: OBBLIGHI PER I DISPOSITIVI DI SICUREZZA E FAQ"},"content":{"rendered":"<p>Con l&#8217;arrivo della proroga per l&#8217;adozione del <strong>Codice Identificativo Nazionale (CIN)<\/strong>, gli obblighi per gli affitti brevi e turistici slittano al <strong>1 gennaio 2025<\/strong>, come stabilito dal cosiddetto <em>Decreto Anticipi<\/em>. I proprietari e gestori di unit\u00e0 immobiliari per locazioni brevi o turistiche dovranno adeguarsi ai requisiti di sicurezza minimi, includendo estintori portatili e rilevatori di gas e monossido di carbonio. A tal proposito, il Ministero del Turismo ha aggiornato le FAQ, fornendo chiarimenti essenziali.<\/p>\n<h3><strong>Premessa<\/strong><\/h3>\n<p>Il <strong>3 settembre 2024<\/strong> \u00e8 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale un avviso del Ministero del Turismo che segnala l&#8217;avvio:<\/p>\n<ul data-spread=\"false\">\n<li>della <strong>banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR)<\/strong>;<\/li>\n<li>del <strong>portale telematico per l&#8217;assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN)<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Questo implica che le norme contenute nell&#8217;art. 13-ter del Decreto Anticipi, sia in relazione al CIN che agli obblighi di sicurezza degli impianti, si applichino a partire dal <strong>2 novembre 2024<\/strong>. Tuttavia, il Ministero del Turismo (MIT) ha prorogato il termine per l&#8217;adeguamento al <strong>1 gennaio 2025<\/strong>. La data di acquisizione e esposizione del CIN coincide quindi con quella per il rispetto dei requisiti di sicurezza.<\/p>\n<h3><strong>Requisiti di Sicurezza degli Impianti<\/strong><\/h3>\n<p>A partire dal <strong>1 gennaio 2025<\/strong>, diventeranno operativi gli obblighi di sicurezza per le unit\u00e0 immobiliari ad uso abitativo con finalit\u00e0 turistiche o locazioni brevi. I gestori in forma imprenditoriale dovranno assicurare la conformit\u00e0 agli standard di sicurezza per gli impianti (elettrici, idraulici, ecc.) previsti dalle normative statali e regionali. Secondo le FAQ del MIT aggiornate al <strong>22 ottobre 2024<\/strong>, questi obblighi riguardano esclusivamente le locazioni di cui all&#8217;art. 13-ter del Decreto Anticipi, escludendo le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere.<\/p>\n<p>Tutte le unit\u00e0 immobiliari dovranno essere dotate di:<\/p>\n<ul data-spread=\"false\">\n<li><strong>rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>estintori portatili<\/strong> da installare in posizioni accessibili, in prossimit\u00e0 degli accessi e nelle aree di maggior rischio, con almeno un estintore ogni <strong>200 metri quadrati<\/strong> di superficie e un minimo di uno per piano.<\/li>\n<\/ul>\n<h4><strong>Esempio Pratico di Installazione degli Estintori<\/strong><\/h4>\n<p>Supponiamo di avere un&#8217;unit\u00e0 immobiliare adibita ad affitti brevi che si sviluppa su un unico piano con una superficie di <strong>180 mq<\/strong>. In questo caso, sar\u00e0 sufficiente installare <strong>un estintore<\/strong>. Tuttavia, se la stessa unit\u00e0 avesse una superficie di <strong>350 mq<\/strong>, sarebbe necessario installare <strong>due estintori<\/strong>, in conformit\u00e0 al requisito di uno ogni <strong>200 mq<\/strong>.<\/p>\n<p>Nel caso di un&#8217;abitazione su <strong>tre piani<\/strong>, ciascuno di <strong>60 mq<\/strong>, sar\u00e0 comunque necessario installare <strong>un estintore per ogni piano<\/strong>, anche se la superficie totale (180 mq) \u00e8 inferiore ai 200 mq, poich\u00e9 ogni piano deve essere dotato di un estintore.<\/p>\n<h3><strong>Chiarimenti dagli Aggiornamenti delle FAQ<\/strong><\/h3>\n<p>Gli obblighi di sicurezza si applicano a tutte le unit\u00e0 immobiliari affittate per locazioni brevi o turistiche, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale. Tuttavia, i <strong>B&amp;B<\/strong>, affittacamere e altre tipologie di strutture ricettive, pur non soggette al CIN, devono comunque rispettare gli obblighi di sicurezza previsti da altre normative. Anche chi affitta una singola stanza \u00e8 tenuto a dotarla di rilevatori di fumo e un estintore portatile.<\/p>\n<p><strong>Esempio Pratico<\/strong>: <strong>Mario Rossi<\/strong>, che affitta una stanza della propria abitazione a Palau per locazioni turistiche, dovr\u00e0 dotare la stanza di un <strong>rilevatore di fumo<\/strong> e di un <strong>estintore portatile<\/strong>. Questo obbligo si applica anche se l&#8217;intera abitazione non \u00e8 affittata, ma solo una porzione di essa. Inoltre, se la stanza affittata si trova all&#8217;interno di un appartamento gi\u00e0 dotato di estintori negli spazi comuni, Mario Rossi dovr\u00e0 comunque provvedere all&#8217;installazione di un estintore all&#8217;interno della stanza affittata, poich\u00e9 la normativa si applica alle singole unit\u00e0 immobiliari.<\/p>\n<p>Le FAQ chiariscono anche che le unit\u00e0 senza impianti a gas sono esonerate dall&#8217;installazione di rilevatori di gas, purch\u00e9 il rischio di rilasci sia escluso con certezza. Questo significa che, ad esempio, un appartamento dotato esclusivamente di impianto elettrico non \u00e8 tenuto a installare rilevatori di gas combustibili, riducendo cos\u00ec i costi di adeguamento.<\/p>\n<h3><strong>Caratteristiche degli Estintori<\/strong><\/h3>\n<p>Gli estintori devono:<\/p>\n<ul data-spread=\"false\">\n<li>essere <strong>ubicati in posizioni visibili e facilmente accessibili<\/strong>;<\/li>\n<li>essere installati ogni <strong>200 mq<\/strong> o frazione di superficie e comunque almeno uno per ogni piano;<\/li>\n<li>avere una <strong>capacit\u00e0 estinguente minima non inferiore a 13\u00b0<\/strong> e una carica di almeno <strong>6 kg o 6 litri<\/strong>;<\/li>\n<li>garantire una distanza massima di raggiungimento di <strong>30 metri<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Esempio Pratico di Posizionamento<\/strong>: In un appartamento che si sviluppa su un unico piano di <strong>150 mq<\/strong>, l&#8217;estintore dovrebbe essere posizionato in prossimit\u00e0 della <strong>porta di ingresso<\/strong> o nelle vicinanze della cucina, area considerata a maggiore rischio. In un appartamento su pi\u00f9 livelli, invece, l&#8217;estintore deve essere presente su ciascun piano, posizionato preferibilmente vicino alla scala per un facile accesso.<\/p>\n<p>Gli estintori devono essere sottoposti a controlli periodici secondo la <strong>norma tecnica UNI 9994-1<\/strong>.<\/p>\n<h3><strong>Regime Sanzionatorio<\/strong><\/h3>\n<p>La concessione in locazione di unit\u00e0 immobiliari prive dei requisiti di sicurezza previsti comporta:<\/p>\n<ol start=\"1\" data-spread=\"false\">\n<li><strong>Sanzioni previste dalla normativa statale o regionale<\/strong> per chi gestisce in forma imprenditoriale senza rispettare gli obblighi di sicurezza degli impianti.<\/li>\n<li><strong>Sanzioni pecuniarie da 600 a 6.000 euro<\/strong> per ogni violazione relativa all&#8217;assenza di dispositivi di rilevazione del gas e degli estintori.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Esempio di Sanzione<\/strong>: Se un proprietario affitta un appartamento turistico privo di estintore e rilevatore di monossido di carbonio, potr\u00e0 essere soggetto a una sanzione fino a <strong>6.000 euro<\/strong> per ciascuna mancanza accertata. Ad esempio, se entrambe le dotazioni di sicurezza risultano mancanti, la sanzione complessiva potrebbe arrivare a <strong>12.000 euro<\/strong>.<\/p>\n<p>I controlli verranno effettuati dai Comuni tramite la Polizia Locale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Proroga al 1 gennaio 2025 per l&#8217;adozione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) e nuovi obblighi di sicurezza per gli affitti brevi e turistici, inclusi estintori e rilevatori di gas. Aggiornamenti e chiarimenti dalle FAQ del Ministero del Turismo.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":44,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1040","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-senza-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1040","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1040"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1040\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1041,"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1040\/revisions\/1041"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/44"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1040"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1040"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1040"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}