{"id":1187,"date":"2024-12-24T02:33:39","date_gmt":"2024-12-24T01:33:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forensia.it\/?p=1187"},"modified":"2024-12-24T05:36:17","modified_gmt":"2024-12-24T04:36:17","slug":"accatastamento-villaggi-turistici-e-campeggi-obblighi-e-scadenze-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/2024\/12\/24\/accatastamento-villaggi-turistici-e-campeggi-obblighi-e-scadenze-2025\/","title":{"rendered":"Accatastamento Villaggi Turistici e Campeggi: Obblighi e Scadenze 2025"},"content":{"rendered":"<p data-pm-slice=\"1 1 []\"><strong>Accatastamento Villaggi Turistici e Campeggi: Obblighi e Scadenze 2025<\/strong><\/p>\n<p>Con la risoluzione n. 67\/E del 20 dicembre 2024, l\u2019Agenzia delle Entrate ha delineato le prime indicazioni operative per l\u2019accatastamento delle strutture ricettive all\u2019aperto, in attuazione dell\u2019articolo 7-quinquies del Dl 113\/2024 (convertito in legge n. 143 del 7 ottobre 2024). Questo provvedimento introduce nuove disposizioni che avranno impatto su villaggi turistici, campeggi, parchi vacanza e campeggi agrituristici, con decorrenza a partire dal 1\u00b0 gennaio 2025.<\/p>\n<h3><strong>Ambito di Applicazione e Carattere Innovativo<\/strong><\/h3>\n<p>La risoluzione chiarisce che la normativa ha carattere innovativo e non rappresenta un\u2019interpretazione autentica delle disposizioni precedenti. L\u2019obbligo di accatastamento coinvolge tutte le strutture ricettive all\u2019aperto, definite dall\u2019articolo 13 del Dlgs 79\/2011 (Codice del Turismo). Le categorie interessate includono:<\/p>\n<ul data-spread=\"false\">\n<li>Villaggi turistici;<\/li>\n<li>Campeggi;<\/li>\n<li>Campeggi nell\u2019ambito di attivit\u00e0 agrituristiche;<\/li>\n<li>Parchi vacanza.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>Modalit\u00e0 Operative di Accatastamento<\/strong><\/h3>\n<p>La direttiva individua specifiche modalit\u00e0 per l&#8217;accatastamento, distinguendo tra diverse tipologie di aree e unit\u00e0 immobiliari:<\/p>\n<ol start=\"1\" data-spread=\"true\">\n<li><strong>Unit\u00e0 con Pernottamento<\/strong><br \/>\nTutte le aree destinate al pernottamento degli ospiti, siano esse dotate di case mobili o semplici aree attrezzate, rientrano nell\u2019obbligo di accatastamento.<\/li>\n<li><strong>Aggiornamento Cartografico<\/strong><br \/>\nLe aree occupate da case mobili, gi\u00e0 presenti nella mappa catastale, dovranno essere aggiornate attraverso la procedura <strong>Pregeo<\/strong>. Le sagome delle case mobili dovranno essere eliminate mediante specifici atti di aggiornamento cartografico. Parallelamente, tali modifiche dovranno riflettersi nella planimetria del Catasto Fabbricati.<\/li>\n<li><strong>Distinzione delle Aree<\/strong><br \/>\nLe aree destinate al pernottamento devono essere distinte con perimetri tratteggiati nelle planimetrie. Vanno differenziate:<\/li>\n<\/ol>\n<ul data-spread=\"false\">\n<li><strong>Aree attrezzate con allestimenti mobili (rotazione periodica);<\/strong><\/li>\n<li><strong>Aree non specificamente attrezzate per tali scopi.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"4\" data-spread=\"false\">\n<li><strong>Determinazione della Rendita<\/strong><br \/>\nLa rendita catastale dovr\u00e0 riflettere:<\/li>\n<\/ol>\n<ul data-spread=\"false\">\n<li>Il valore unitario di mercato determinato secondo principi estimativi;<\/li>\n<li>Un incremento dell\u201985% per le aree attrezzate;<\/li>\n<li>Un incremento del 55% per le altre aree.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tali valori dovranno essere applicati all\u2019intero immobile, includendo il valore del suolo, le sistemazioni, le dotazioni catastali rilevanti e i costi indiretti secondo le linee guida della circolare 6\/T del 2012.<\/p>\n<h3><strong>Scadenze e Sanzioni<\/strong><\/h3>\n<p>L\u2019accatastamento dovr\u00e0 essere completato entro il <strong>15 giugno 2025<\/strong>. La rendita avr\u00e0 effetto retroattivo al <strong>1\u00b0 gennaio 2025<\/strong>.<\/p>\n<ul data-spread=\"false\">\n<li><strong>Mancato adempimento:<\/strong> In caso di inadempienza, l\u2019Agenzia delle Entrate attiver\u00e0 il procedimento previsto dall\u2019articolo 1, comma 277, della legge n. 244\/2007. In tal caso, provveder\u00e0 direttamente all\u2019elaborazione degli atti catastali, addebitando ai contribuenti:\n<ul data-spread=\"false\">\n<li><strong>Sanzioni<\/strong> per mancato accatastamento entro il termine;<\/li>\n<li><strong>Spese di predisposizione<\/strong> degli elaborati catastali.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>I contribuenti avranno <strong>90 giorni<\/strong> di tempo per adempiere dalla data di ricezione della specifica richiesta dell\u2019Agenzia.<\/p>\n<h3><strong>Conseguenze e Rilevanza della Novit\u00e0<\/strong><\/h3>\n<p>Questa innovazione normativa porta con s\u00e9 rilevanti implicazioni economiche e operative per il settore turistico all\u2019aperto.<\/p>\n<p><strong>1. Aumento della Base Imponibile e Maggiore Contribuzione Fiscale:<\/strong><br \/>\nL\u2019incremento dell\u201985% e del 55% delle rendite catastali comporter\u00e0 inevitabilmente un aumento della base imponibile per IMU e altre imposte locali. I gestori di campeggi e villaggi turistici dovranno affrontare un aggravio fiscale, che si rifletter\u00e0 sui costi operativi delle strutture. Questo potrebbe portare a un rialzo delle tariffe per gli ospiti finali, con l\u2019obiettivo di compensare l\u2019aumento del carico tributario.<\/p>\n<p><strong>2. Incentivo alla Riqualificazione e Regolarizzazione:<\/strong><br \/>\nL\u2019obbligo di accatastamento spinge i proprietari e gestori a regolarizzare situazioni non ancora conformi, stimolando interventi di riqualificazione e ammodernamento delle aree. Questo potrebbe risultare in una maggiore qualit\u00e0 dell\u2019offerta turistica e in una valorizzazione del patrimonio immobiliare.<\/p>\n<p><strong>3. Maggiore Trasparenza e Certezza del Diritto:<\/strong><br \/>\nL\u2019accatastamento uniforme delle strutture ricettive all\u2019aperto garantisce una maggiore trasparenza nei confronti dell\u2019amministrazione fiscale e riduce il rischio di contenziosi con l\u2019Agenzia delle Entrate. Gli investitori avranno una visione pi\u00f9 chiara del valore immobiliare e dei costi associati, favorendo un mercato pi\u00f9 stabile.<\/p>\n<p><strong>4. Opportunit\u00e0 di Differenziazione Competitiva:<\/strong><br \/>\nLe strutture che investiranno in efficienza energetica, sostenibilit\u00e0 e innovazione potranno beneficiare di una maggiore attrattiva sul mercato. Il rialzo delle rendite spinger\u00e0 verso modelli di business pi\u00f9 innovativi, incentrati su offerte di qualit\u00e0 superiore e servizi aggiuntivi.<\/p>\n<h3><strong>Conclusioni e Consigli Operativi<\/strong><\/h3>\n<p>L\u2019accatastamento delle strutture ricettive all\u2019aperto rappresenta un passaggio cruciale per conformarsi alle nuove disposizioni normative.<\/p>\n<p><strong>Per gli operatori del settore:<\/strong><\/p>\n<ul data-spread=\"false\">\n<li>Avviare tempestivamente l\u2019aggiornamento delle planimetrie e delle schede catastali per evitare sanzioni.<\/li>\n<li>Collaborare con tecnici specializzati per garantire la corretta rappresentazione cartografica.<\/li>\n<li>Monitorare attentamente le comunicazioni dell\u2019Agenzia delle Entrate per rispettare le scadenze.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un\u2019accorta pianificazione consentir\u00e0 di evitare costi aggiuntivi e sanzioni, facilitando il corretto accatastamento delle strutture e allineandosi alle nuove disposizioni in maniera efficiente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nuove regole per l&#8217;accatastamento di villaggi turistici e campeggi entro il 15 giugno 2025: incrementi delle rendite, maggiore contribuzione fiscale e opportunit\u00e0 di valorizzazione del patrimonio immobiliare.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1194,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1187","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-senza-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1187","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1187"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1187\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1189,"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1187\/revisions\/1189"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1194"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1187"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1187"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1187"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}