{"id":415,"date":"2023-09-10T23:49:36","date_gmt":"2023-09-10T21:49:36","guid":{"rendered":"http:\/\/lawyer.webtemplatemasters.com\/?p=415"},"modified":"2024-09-27T12:58:59","modified_gmt":"2024-09-27T10:58:59","slug":"mediazione-piattaforma-per-richiedere-i-nuovi-incentivi-fiscali-per-la-mediazione-civile-e-commerciale-riconosciuti-dalla-riforma-cartabia-d-lgs-149-22","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/2023\/09\/10\/mediazione-piattaforma-per-richiedere-i-nuovi-incentivi-fiscali-per-la-mediazione-civile-e-commerciale-riconosciuti-dalla-riforma-cartabia-d-lgs-149-22\/","title":{"rendered":"Mediazione. Piattaforma per richiedere i nuovi incentivi fiscali per la mediazione civile e commerciale riconosciuti dalla riforma Cartabia (D.lgs 149\/22)."},"content":{"rendered":"<p>Ricordiamo i vantaggi fiscali dell\u2019istituto della mediazione, per il quale l\u2019art. 20 del D.lgs. n. 28\/2010, come modificato dal D.lgs. n. 149\/2022 stabilisce che:<\/p>\n<ul>\n<li>in caso di raggiungimento dell\u2019accordo di conciliazione, si pu\u00f2 usufruire di un credito di imposta pari all\u2019indennit\u00e0 corrisposta all\u2019organismo\u00a0fino a concorrenza di Euro 600;<\/li>\n<li>se la mediazione \u00e8 obbligatoria o \u00e8 demandata dal giudice, si aggiunge anche il credito d\u2019imposta commisurato al\u00a0compenso corrisposto al proprio avvocato\u00a0per l\u2019assistenza nella procedura, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di 600 Euro;<\/li>\n<li>i crediti di imposta sono utilizzabili dalla parte nel\u00a0limite complessivo di 600 Euro per procedura,\u00a0e fino ad un importo massimo annuale di Euro 2400 per le persone fisiche e di 24 mila euro per le persone giuridiche;<\/li>\n<li>in caso di insuccesso della mediazione i crediti sono\u00a0ridotti della met\u00e0;<\/li>\n<li>in caso di mediazione in corso di causa, che si conclude con un accordo, \u00e8 riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al\u00a0contributo unificato versato\u00a0dalla parte del giudizio estinto, fino a concorrenza di Euro 518.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Come richiedere il nuovo credito di imposta sulla piattaforma della PA<\/strong><\/p>\n<p>Il Decreto del Ministro della Giustizia 1 agosto 2023, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 07.08.2023, ha chiarito che la domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata, a pena di inammissibilit\u00e0, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it (a questo link:\u00a0 <a href=\"https:\/\/lsg.giustizia.it\/\">https:\/\/lsg.giustizia.it\/<\/a>) mediante le credenziali SPID, CIE almeno di livello due e CNS.<\/p>\n<p>Una volta inserite le proprie credenziali, si flegga il pulsante denominato: <strong>\u201cIstanza credito d\u2019Imposta\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>Fatta la scelta, vanno inserite le seguenti info richieste, che vanno preparate con cura, per evitare la disconnessione e\/o tempi lunghi di reperimento:<\/p>\n<ul>\n<li>i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;<\/li>\n<li>il numero, l\u2019importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall\u2019avvocato per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;<\/li>\n<li>la dichiarazione avente ad oggetto le modalit\u00e0, l\u2019importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore dell\u2019Organismo di mediazione e\/o dell\u2019avvocato per l\u2019importo fatturato;<\/li>\n<li>l\u2019indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il citato decreto ministeriale dispone che l\u2019istanza di attribuzione del credito di imposta deve essere presentata, a pena di inammissibilit\u00e0,\u00a0entro il\u00a031 marzo\u00a0dell\u2019anno successivo a quello di conclusione della o delle procedure di mediazione.<\/p>\n<p>Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d\u2019imposta, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia,\u00a0riconosce l\u2019importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto dei limiti visti sopra e che il Ministero,\u00a0entro il\u00a030 aprile\u00a0dell\u2019anno in cui \u00e8 presentata l\u2019istanza di attribuzione dei crediti d\u2019imposta, comunica al richiedente l\u2019importo del credito d\u2019imposta spettante, in relazione a ciascuna delle richieste.<\/p>\n<p>I crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione (che ricordiamo \u00e8 prevista entro il 30 aprile dell\u2019anno in cui \u00e8 presentata la relativa istanza) tramite modello F24,\u00a0presentato, a pena di rifiuto dell\u2019operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.<\/p>\n<p>L\u2019ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non pu\u00f2 eccedere l\u2019importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell\u2019operazione di versamento.<\/p>\n<p>Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.<\/p>\n<p>I crediti d\u2019imposta non danno luogo a rimborso, se non utilizzati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Decreto del Ministro della Giustizia 1 agosto 2023, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 07.08.2023, ha chiarito che la domanda di attribuzione 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