{"id":966,"date":"2024-10-08T23:58:19","date_gmt":"2024-10-08T21:58:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forensia.it\/?p=966"},"modified":"2024-10-12T10:48:23","modified_gmt":"2024-10-12T08:48:23","slug":"oggetto-la-patente-a-punti-per-chi-lavora-in-cantieri-edili-dal-1-ottobre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/2024\/10\/08\/oggetto-la-patente-a-punti-per-chi-lavora-in-cantieri-edili-dal-1-ottobre\/","title":{"rendered":"La \u201cpatente a punti&#8221; per chi lavora in cantiere dal 1 ottobre"},"content":{"rendered":"<p>Art. 29, co. 19, DL n. 19\/2024; DM 132\/2024; Art. 27, D.lgs n. 81\/2008 &#8211; INL Circ. 4\/2024 CIRCOLARE DEL 09\/03\/2021<\/p>\n<p>Dal 1\u00b0 ottobre diventa obbligatorio per le imprese e i lavoratori autonomi che operano \u201cfisicamente\u201d nei cantieri edili avere la patente a punti.<br \/>\nFino al 31 ottobre sar\u00e0 possibile presentare a mezzo PEC un\u2019autocertificazione o dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti. Dal 1\u00b0 novembre per poter lavorare sar\u00e0 necessario averne quanto meno fatto richiesta.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 29, co. 19, del DL n. 19\/2024 (cd. \u201cdecreto PNRR\u201d) nel sostituire l\u2019art. 27 del D.lgs n. 81\/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, cd. \u201cTUSL\u201d) , ha previsto con decorrenza dal 1\u00b0 ottobre 2024 l\u2019obbligo del possesso della cd. \u201cpatente a punti\u201d per poter operare nei cantieri temporanei o mobili dove si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile di cui all\u2019ampio elenco contenuto nell\u2019All. X del D.Lgs. n. 81\/2008.<br \/>\nLa misura \u00e8 stata attuata dal DM n. 132 del 18\/09\/2024 del Ministero del lavoro.<br \/>\nTipologia delle opere: il novero risulta estremamente ampio, includendo i lavori:<br \/>\n\uf0fc costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione\/risanamento\/ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento<br \/>\n\uf0fc di opere fisse, permanenti o temporanee<br \/>\n\uf0fc in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali<br \/>\nivi incluse:<br \/>\n&#8211; le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici<br \/>\n&#8211; le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.<br \/>\n&#8211; gli scavi ed il montaggio\/smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione dei lavori edili<br \/>\nAMBITO APPLICATIVO<br \/>\nI soggetti tenuti al possesso della patente sono:<br \/>\n\uf0fc le imprese, non necessariamente quelle qualificabili come imprese edili,<br \/>\n\uf0fc i lavoratori autonomi<br \/>\nche operano \u201cfisicamente\u201d nei cantieri.<br \/>\nESCLUSIONI: sono esclusi dall\u2019obbligo i soggetti che effettuano:<br \/>\n\uf0fc mere forniture di beni<br \/>\n\uf0fc prestazioni di natura intellettuale (dunque tutti i soggetti fiscalmente definiti \u201cprofessionisti\u201d ingegneri, architetti, geometri, ecc)<br \/>\n\uf0a7 le imprese in possesso di qualificazione SOA (art. 100, co. 4, Dlgs. 36\/2023) in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza.<br \/>\n\u201cLavoratore autonomo\u201d in edilizia: l\u2019art. 89, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 81\/2008 lo definisce come \u201cpersona fisica la cui attivit\u00e0 professionale contribuisce alla realizzazione dell\u2019opera senza vincolo di subordinazione\u201d.<br \/>\nIl concetto si discosta, dunque da quello di \u201cprofessionista\u201d (concetto proprio solo di norme prettamente \u201cfiscali\u201d), facendo riferimento agli artigiani che svolgono l\u2019attivit\u00e0 senza l\u2019ausilio di dipendenti\/altri artigiani:<br \/>\n&#8211; senza essere soggetto al potere direttivo organizzativo e disciplinare del committente<br \/>\n&#8211; non tenuto a osservare orari di lavoro, con retribuzione riferita al valore dell\u2019opera (non al tempo impiegato)<br \/>\n&#8211; che stipula committente un contratto d\u2019opera (non un contratto di appalto).<br \/>\nREQUISITI<br \/>\nI requisiti per il rilascio della patente sono:<br \/>\n&#8211; l\u2019iscrizione alla CCIAA<br \/>\n&#8211; l\u2019assolvimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Dlgs. 81\/2008<br \/>\n&#8211; il possesso del \u201cDURC\u201d (regolarit\u00e0 contributiva) in corso di validit\u00e0<br \/>\n&#8211; il possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa<br \/>\n&#8211; il possesso della certificazione di regolarit\u00e0 fiscale, di cui all\u2019art. 17-bis, co. 5 e 6, Dlgs. 241\/97, nei casi previsti dalla normativa vigente (appalti\/subappalti relativi a una o pi\u00f9 opere\/servizi di importo complessivo annuo &gt; \u20ac. 200.000 caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, salvo alcuni casi di esonero \u2013 v. RF-fl 027\/2020)<br \/>\n&#8211; l\u2019avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.<br \/>\nN.B.: l\u2019INL nella Circ. n. 4 del 23\/09\/2024 ha precisato che non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati.<br \/>\nAd esempio, il DVR non \u00e8 previsto per i lavoratori autonomi e le imprese prive di lavoratori.<br \/>\nNota: il venir meno di uno dei requisiti sussistente al momento della domanda non incide sull\u2019utilizzabilit\u00e0 della patente, fatte salve le conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall\u2019ordinamento.<br \/>\nLA PROCEDURA DA SEGUIRE<br \/>\nLa patente \u00e8 rilasciata in formato digitale accedendo<br \/>\n\uf0a7 al portale dell\u2019Ispettorato Nazionale del Lavoro<br \/>\n\uf0a7 attraverso SPID personale o CIE,<br \/>\nda parte del legale rappresentante dell\u2019impresa e del lavoratore autonomo.<br \/>\nDelega ad un intermediario: l\u2019accesso pu\u00f2 avvenire anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all\u2019art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, ossia i consulenti del lavoro, i commercialisti, gli avvocati e i CAF.<br \/>\nIL RILASCIO DELLA PATENTE<br \/>\nIl rilascio da parte dell\u2019Ispettorato nazionale del Lavoro avviene una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti e attestati da apposita documentazione prodotta dal responsabile legale dell\u2019impresa o del lavoratore autonomo richiedente.<br \/>\nNota: Il portale in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarit\u00e0 delle casistiche, consentir\u00e0 di indicare anche la \u201cnon obbligatoriet\u00e0\u201d o \u201cl\u2019esenzione giustificata\u201d da un determinato requisito (es: DVR, non previsto per i lavoratori autonomi e le imprese prive di lavoratori).<br \/>\nATTESTAZIONE SEMPLIFICATA DEI REQUISITI<br \/>\nIl possesso dei requisiti richiesti pu\u00f2 essere dimostrato secondo due modalit\u00e0 semplificate:<br \/>\nautocertificazione ex art. 46 del DPR 445\/2000 per:<br \/>\n\uf0fc iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,<br \/>\n\uf0fc possesso di DURC valido,<br \/>\n\uf0fc possesso della certificazione di regolarit\u00e0 fiscale laddove prevista.<br \/>\ndichiarazione sostitutiva di atto di notoriet\u00e0 di cui all\u2019art. 47 del DPR 445\/2000 per:<br \/>\n\uf0fc adempimento degli obblighi formativi,<br \/>\n\uf0fc possesso di DVR valido<br \/>\n\uf0fc designazione del Responsabile servizio prevenzione e protezione, quando previsto.<br \/>\nAll\u2019esito della presentazione della domanda sul portale verr\u00e0 rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale.<br \/>\nAUTOCERTIFICAZIONE FINO AL 31\u00b0 OTTOBRE<br \/>\nLa circ. INL n. 4\/2024 ha chiarito che, in fase di prima applicazione, \u00e8 comunque possibile presentare a mezzo PEC una \u201cautocertificazione\/dichiarazione sostitutiva\u201d concernente il possesso dei citati requisiti.<br \/>\nPer quanto il Portale sar\u00e0 attivo solo dal 1\u00b0 ottobre, era gi\u00e0 possibile, utilizzando il modello diffuso dall\u2019Ispettorato, presentare tale autocertificazione\/dichiarazione sostitutiva all\u2019indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.<br \/>\nTale dichiarazione ha efficacia fino al 31 ottobre 2024 e vincola il richiedente a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell\u2019INL entro la medesima data.<br \/>\nAUTOCERTIFICAZIONE\/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE<br \/>\nLa\/Il sottoscritta\/o _________________ nata\/o a ______ (____) il ______________ in qualit\u00e0 di:<br \/>\n&#8211; rappresentante legale dell\u2019impresa ______________ (P. IVA____________, iscritta alla CCIAA di __________, al n. _________);<br \/>\n&#8211; lavoratore autonomo___________________________(P. IVA________________, iscritto alla CCIAA di __________, al n. _________), consapevole della responsabilit\u00e0 penale e delle conseguenti sanzioni cui pu\u00f2 andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsit\u00e0 negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445\/2000;<br \/>\nAUTOCERTIFICA\/DICHIARA<br \/>\nai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445\/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all\u2019articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.<br \/>\nLa presente dichiarazione \u00e8 valida fino al 31\/10\/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell\u2019Ispettorato Nazionale del Lavoro.<br \/>\nIn mancanza della presentazione della domanda entro il 31\/10\/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01\/11\/2024.<br \/>\nLuogo e data _______________ Il dichiarante ______________________<br \/>\nN.B.: a partire dal 1\u00b0 novembre 2024 non sar\u00e0 possibile operare in cantiere in forza del possesso della sola autocertificazione\/dichiarazione essendo necessario aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell\u2019Ispettorato nazionale.<br \/>\nIL FUNZIONAMENTO DELLA PATENTE<br \/>\nLa patente \u00e8 dotata di 30 punti iniziali, che possono essere:<br \/>\n\uf0fc sia incrementati, su richiesta dell\u2019interessato, fino ad un massimo di 100 punti, al sussistere delle condizioni previste dall\u2019art. 5, DM 132\/2024; ci\u00f2 potr\u00e0 venire solo una volta implementata la piattaforma informatica, ma con efficacia retroattiva per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano gi\u00e0 in possesso delle citate condizioni. In particolare, il citato art. 5, DM 132\/2024, dispone che sono attribuiti ulteriori punti in ragione: &#8211; dell\u2019anzianit\u00e0 di iscrizione alla CCIAA: da un minimo di 3 per le imprese iscritte tra 5 e 10 anni ad un massimo di 10 per le imprese iscritte da oltre 20 anni &#8211; della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente \u00e8 incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa: fino ad un massimo di 20 crediti\u00a0&#8211; ad attivit\u00e0\/investimenti\/formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro: fino a 30 crediti<br \/>\n\uf0fc sia decurtati, in conseguenza dell\u2019accertamento delle violazioni elencate nell\u2019All. 1-bis del TUSL, risultanti da provvedimenti definitivi, cio\u00e8 da ordinanze-ingiunzione divenute definitive o sentenze passate in giudicato a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese, o dei lavoratori autonomi. La Circ. 4 dell\u2019INL riporta le tabelle riferite a incrementi e decrementi tratti tabella allegata al DM 132.<br \/>\nSANZIONI<br \/>\nNell\u2019ipotesi in cui si accerti che un\u2019impresa o un lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o senza il documento equipollente in caso di soggetto straniero), ovvero con una patente dotata di meno di 15 punti sono previste le seguenti sanzioni:<br \/>\nSOGGETTO SANZIONI<br \/>\nOperatore<br \/>\n\uf0fc sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e comunque non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all\u2019art. 301-bis del D.Lgs. n. 81\/2008 (consistente nell\u2019ammissione al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge in seguito alla regolarizzazione entro il termine assegnato dall\u2019organo di vigilanza);<br \/>\n\uf0fc l\u2019esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi;<br \/>\n\uf0fc la comunicazione dell\u2019adozione della sanzione all\u2019Autorit\u00e0 nazionale anticorruzione, ANAC, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell\u2019adozione da parte di quest\u2019ultimo del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici<br \/>\nCommittente o resp. dei lavori<br \/>\nSanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro, prevista dal combinato disposto degli artt. 90, comma 9, lett. b-bis) e 157, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 81\/2008.<br \/>\nSe i crediti residui sono inferiori a 15 \u00e8 previsto l\u2019avvio delle procedure per il loro recupero, in seguito alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell\u2019Ispettorato e dell\u2019INAIL<br \/>\nREVOCA IN CASO DI ATTESTAZIONE DI REQUISITI INESISTENTI<br \/>\nQualora venga accertata dall\u2019Amministrazione l\u2019assenza fin dall\u2019inizio di uno dei requisiti dichiarati dall\u2019operatore, necessari per il rilascio della patente, quest\u2019ultima viene revocata dalla Direzione interregionale territorialmente competente.<br \/>\nDecorsi 12 mesi l\u2019operatore pu\u00f2 richiedere il rilascio di una nuova patente.<br \/>\nSOSPENSIONE<br \/>\nLa sospensione viene adottata in via cautelare dalle sedi territoriali dell\u2019Ispettorato, acquisito eventuale parere non vincolante della Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro, nelle ipotesi in cui si verifichino infortuni:<br \/>\n\uf0a7 da cui derivi la morte di uno o pi\u00f9 lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell\u2019art. 16 del D.Lgs. n. 81\/2008 ovvero al dirigente di cui all\u2019art. 2, comma 1, lett. d), del decreto cit., almeno a titolo di colpa grave;<br \/>\n\uf0a7 da cui derivi l\u2019inabilit\u00e0 permanente di uno o pi\u00f9 lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti, almeno a titolo di colpa grave.<br \/>\nLa sospensione pu\u00f2 durare fino a 12 mesi ed \u00e8 suscettibile di ricorso amministrativo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art. 29, co. 19, DL n. 19\/2024; DM 132\/2024; Art. 27, D.lgs n. 81\/2008 &#8211; INL Circ. 4\/2024 CIRCOLARE DEL 09\/03\/2021 Dal 1\u00b0 ottobre diventa obbligatorio per le imprese e i lavoratori autonomi che operano \u201cfisicamente\u201d nei cantieri edili avere la patente a punti. 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