{"id":983,"date":"2024-10-12T12:03:40","date_gmt":"2024-10-12T10:03:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.forensia.it\/?p=983"},"modified":"2024-10-16T15:34:54","modified_gmt":"2024-10-16T13:34:54","slug":"lite-tra-coeredi-come-si-valutano-le-donazioni-fatte-in-vita-dai-genitori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.forensia.it\/index.php\/2024\/10\/12\/lite-tra-coeredi-come-si-valutano-le-donazioni-fatte-in-vita-dai-genitori\/","title":{"rendered":"Lite tra coeredi: come si valutano le donazioni fatte in vita dai genitori"},"content":{"rendered":"<p>\u00c8 abbastanza comune che, dopo la morte di un genitore, i figli eredi si trovino a discutere su come suddividere l\u2019eredit\u00e0. A prima vista, con solo due eredi legittimi, si potrebbe pensare che la spartizione debba avvenire in parti uguali. Tuttavia, nella realt\u00e0 le cose sono raramente cos\u00ec semplici. Un motivo di complicazione \u00e8 la presenza di immobili o beni difficilmente divisibili. Inoltre, non \u00e8 raro che, durante la vita, il defunto (o &#8220;de cuius&#8221;, come si dice in termini legali) abbia fatto donazioni o trasferito fondi agli eredi, portando a situazioni di disparit\u00e0 quando si arriva al momento della successione.<\/p>\n<p><strong>Il caso giudiziario<\/strong><br \/>\nUn esempio interessante \u00e8 fornito dalla sentenza n. 368 del 14 febbraio 2024 del Tribunale di Vicenza. Questo caso riguarda proprio la classica situazione di contrasto tra fratello e sorella per la spartizione dell\u2019eredit\u00e0 del padre. Il fratello sosteneva che la sorella dovesse ricevere una quota minore, poich\u00e9 aveva gi\u00e0 ottenuto in donazione un immobile durante la vita del padre.<\/p>\n<p>Questo immobile, che inizialmente era stato donato alla sorella come nuda propriet\u00e0 e successivamente divenuto piena propriet\u00e0, si aggiungeva ad altre donazioni fatte dal padre, come mobili di pregio e titoli azionari. Dall\u2019altra parte, la sorella accusava il fratello di aver preso possesso della casa in cui il padre aveva vissuto prima di morire e di aver beneficiato di numerosi bonifici bancari ricevuti dal padre, che secondo lei dovevano essere conteggiati nella divisione ereditaria.<\/p>\n<p><strong>La collazione ereditaria<\/strong><br \/>\nIl tema centrale di questo tipo di conflitti \u00e8 l\u2019istituto della collazione ereditaria, regolato dall\u2019articolo 737 del Codice civile. Questa norma prevede che i figli, i discendenti e il coniuge che partecipano alla successione siano tenuti a &#8220;restituire&#8221; simbolicamente alla massa ereditaria tutto ci\u00f2 che hanno ricevuto in donazione dal defunto, salvo espressa dispensa. In pratica, per capire quanto spetta effettivamente a ciascun erede, bisogna calcolare anche le donazioni fatte in vita dal de cuius. Nel caso specifico, il giudice, dopo un\u2019attenta analisi dei fatti, ha dato indicazioni su come affrontare questioni simili.<\/p>\n<p><strong>La donazione indiretta<\/strong><br \/>\nUn punto rilevante riguardava l\u2019immobile donato alla sorella. Il giudice ha stabilito che si trattava di una &#8220;donazione indiretta&#8221;, in quanto la casa era stata acquistata con i fondi del padre e della madre, ma intestata alla figlia. Questa operazione, secondo il tribunale, doveva essere considerata come un\u2019anticipazione dell\u2019eredit\u00e0, e quindi il valore dei fondi impiegati dal padre (al netto di quelli della madre) doveva essere conteggiato nella quota di eredit\u00e0 della sorella.<\/p>\n<p>Anche le altre donazioni di beni pregiati e titoli azionari avrebbero dovuto essere incluse nella collazione, ma in questo caso non era stato provato che tali beni fossero effettivamente passati in propriet\u00e0 della sorella, e quindi non sono stati considerati nel calcolo finale.<\/p>\n<p><strong>Bonifici e donazioni<\/strong><br \/>\nLa questione dei bonifici bancari effettuati dal padre al fratello \u00e8 stata affrontata dal giudice in modo molto preciso. Non tutti i bonifici, infatti, possono essere considerati donazioni soggette a collazione. Nel caso in esame, alcuni bonifici non riportavano alcuna motivazione e quindi sono stati interpretati come donazioni di denaro, e perci\u00f2 inclusi nella collazione. Altri bonifici, invece, esplicitamente specificavano che erano destinati al mantenimento dei figli del fratello, che era divorziato. Questi ultimi non sono stati considerati donazioni, in quanto destinati ad un fine preciso e necessario, e quindi esclusi dalla massa ereditaria.<\/p>\n<p><strong>Conclusioni<\/strong><br \/>\nCome stabilisce l\u2019articolo 742 del Codice civile, &#8220;non sono soggette a collazione le spese di mantenimento, educazione, malattia, abbigliamento o nozze&#8221;. In base a questa norma, le somme donate senza un fine specifico devono essere incluse nel calcolo dell\u2019eredit\u00e0, mentre quelle destinate al mantenimento non vi rientrano. La sentenza del Tribunale di Vicenza ha dunque chiarito come vanno gestiti casi simili, fornendo indicazioni e principi utili anche per altre situazioni di successione legittima.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019articolo 742 del Codice civile, &#8220;non sono soggette a collazione le spese di mantenimento, educazione, malattia, abbigliamento o nozze&#8221;. 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