IMU: non devi pagarla sul terreno edificabile accorpato alla tua casa

Un’importante sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Brescia (marzo 2025) cambia le carte in tavola per proprietari, investitori e sviluppatori immobiliari: il terreno edificabile accorpato come pertinenza alla tua casa non deve pagare l’IMU per gli anni precedenti al suo frazionamento catastale.

Vediamo insieme perché questa novità è fondamentale per il settore immobiliare.


📌 Il Caso Concreto: una contribuente contro il Comune

Una proprietaria si è vista richiedere dal Comune il pagamento dell’IMU su un terreno ritenuto edificabile, per gli anni 2015-2020. Tuttavia, fino al frazionamento catastale avvenuto nel settembre 2021, il terreno era una semplice pertinenza del fabbricato principale, già tassato.

La contribuente ha contestato la richiesta, affermando di aver già regolarmente versato l’IMU sull’immobile principale. Il Comune sosteneva invece che il terreno fosse autonomo già negli anni precedenti.


⚖️ La decisione: la Corte dà ragione alla contribuente

I giudici hanno stabilito un principio essenziale:

“L’IMU si applica solo a immobili catastalmente autonomi al momento del periodo d’imposta.”

In altre parole:

  • Prima del 2021, il terreno era una pertinenza (non autonomo), quindi già tassato con l’immobile principale.
  • Dopo il frazionamento (settembre 2021), diventa autonomo e da quel momento paga l’IMU autonomamente.

La Corte ha dunque cancellato la richiesta del Comune per gli anni precedenti al frazionamento.


📗 Perché è importante questa sentenza?

Questa decisione ribadisce il principio dell’irretroattività del frazionamento catastale. Un terreno non può essere considerato fiscalmente autonomo e soggetto a imposizione retroattiva.

Ecco un esempio pratico:

Se hai una villa con giardino che decidi di frazionare in due lotti autonomi a partire dal 2025, fino al 2024 il giardino resta pertinenza. L’IMU autonoma scatterà solo dal momento in cui frazioni ufficialmente il terreno.


📌 Requisiti per definire una pertinenza

Per sfruttare questo beneficio fiscale, ricorda che:

  • Il vincolo tra fabbricato principale e pertinenza deve essere oggettivo, durevole, documentato.
  • Il terreno deve essere registrato chiaramente come pertinenza del fabbricato.

Questo criterio è stato costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione.


💡 Suggerimenti pratici per proprietari e investitori

  • Verifica sempre la classificazione catastale del tuo immobile e delle sue pertinenze.
  • Controlla attentamente richieste di pagamento retroattive dei Comuni: potresti aver già pagato l’IMU correttamente.
  • Quando acquisti immobili con terreni edificabili annessi, considera attentamente la situazione catastale per evitare sorprese fiscali.

🚀 Se vuoi approfondire o hai ricevuto richieste IMU dubbie dal tuo Comune, non esitare a contattarci per una consulenza specializzata.

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