
Condomino in causa con il condominio? Niente convocazione all’assemblea
Una nuova sentenza della Cassazione chiarisce definitivamente i limiti di partecipazione e voto in caso di contenzioso
⚖️ La sentenza che fa chiarezza: Cass. n. 7491/2025
Se un condomino è parte in una causa contro il condominio, può essere convocato all’assemblea che delibera sulla costituzione in giudizio? La risposta è no. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 7491 del 20 marzo 2025, confermando l’orientamento già espresso dall’ordinanza n. 3192/2023.
La motivazione? Quando l’oggetto dell’assemblea riguarda una causa contro un condomino, quest’ultimo è portatore di un interesse contrapposto e, per questo, non ha diritto né alla convocazione né alla partecipazione, e tantomeno al voto.
📌 La regola generale: niente conflitto di interessi, ma “estraneità”
Il punto chiave è che non si tratta di un semplice conflitto di interessi. La Cassazione chiarisce che il condomino coinvolto nel giudizio esce temporaneamente dalla compagine assembleare, limitatamente a quella questione. È, a tutti gli effetti, estraneo alla decisione.
📍 Esempio pratico:
Il sig. Rossi è parte in una causa contro il condominio che gli contesta abusi edilizi su un terrazzo comune. Il condominio convoca un’assemblea per deliberare sulla costituzione in giudizio. Rossi non deve essere convocato, non può partecipare né ha titolo per impugnare la delibera per omessa convocazione.
🛑 Attenzione alla distinzione: non tutti i casi sono uguali
La sentenza distingue chiaramente tra due situazioni:
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Conflitto di interessi: il condomino ha due interessi in gioco, uno come membro dell’assemblea, l’altro come soggetto esterno (es. contraente in affari col condominio). Qui può partecipare, ma il suo voto può essere annullabile.
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Contrapposizione giudiziaria: il condomino è parte avversa nel processo. Qui non ha alcun diritto di convocazione o partecipazione, perché non è parte della deliberazione.
🟠 Osservazioni critiche: un’occasione di dialogo persa?
Se la scelta della Cassazione è tecnicamente ineccepibile, alcuni commentatori sollevano dubbi: escludere del tutto anche la convocazione potrebbe privare il condominio di un’opportunità per tentare una conciliazione. In particolare:
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In molte assemblee, il punto “causa contro un condomino” è solo uno dei tanti: il condomino ha diritto a partecipare su altri punti.
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La sua presenza, anche solo nella discussione (senza diritto di voto), potrebbe favorire un accordo prima di avviare o proseguire la causa.
In quest’ottica, una convocazione “limitata con esclusione di voto” potrebbe rappresentare un compromesso utile, soprattutto in un’ottica di gestione preventiva dei conflitti.
🧭 Conclusione per gli operatori del settore
Per amministratori, sviluppatori e investitori che gestiscono patrimoni immobiliari complessi, questa pronuncia rappresenta una guida chiara per:
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Evitare impugnazioni strumentali da parte di condomini in lite.
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Garantire la legittimità delle delibere sulle cause in corso.
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Valutare strumenti alternativi di dialogo anche prima del giudizio, come mediazioni interne o protocolli di gestione del contenzioso.
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