
Pignoramenti immobiliari in condominio: stop (parziale) con il Decreto Bollette
Con l’approvazione definitiva del Decreto Legge 19/2025 (convertito nella Legge 1463/2025), è stata introdotta una limitazione al pignoramento immobiliare nei confronti di condòmini vulnerabili, per debiti relativi al consumo energetico condominiale.
🏘️ Quando il pignoramento non è più possibile
L’articolo 2-bis del decreto stabilisce che non è pignorabile l’immobile del soggetto vulnerabile se:
- Il debito energetico condominiale è inferiore a € 5.000;
- L’immobile è l’unico posseduto e vi è fissata la residenza;
- L’immobile non è di lusso (escluse categorie catastali A/8 e A/9 e immobili con caratteristiche di lusso secondo il DM 2/8/1969).
⚠️ Tuttavia, il condominio mantiene la possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale sul bene, a tutela del credito, ai sensi dell’art. 2818 c.c.
👥 Chi sono i soggetti vulnerabili
Rientrano nella definizione di “condòmini vulnerabili”:
- Persone economicamente svantaggiate;
- Persone affette da gravi condizioni di salute che richiedono apparecchiature medico-terapeutiche alimentate a energia;
- Persone disabili ai sensi della legge 104/1992;
- Residenti in isole minori non interconnesse;
- Residenti in strutture abitative d’emergenza post-calamità;
- Over 75.
✅ Quando NON si può pignorare
Ecco un riepilogo dei requisiti che devono coesistere per rendere il bene impignorabile:
- ✅ Debito energetico < €5.000;
- ✅ Unico immobile del soggetto;
- ✅ Residenza anagrafica presso l’immobile;
- ✅ Immobile NON di lusso (no A/8, A/9);
- ✅ Soggetto classificato come vulnerabile.
❌ Quando si può procedere con il pignoramento
L’amministrazione condominiale potrà ancora procedere nei casi seguenti:
- ❌ Il debitore è una persona giuridica;
- ❌ L’immobile è di lusso (A/8, A/9 o simili);
- ❌ Il debito supera € 5.000;
- ❌ Il debitore non ha residenza nell’immobile;
- ❌ L’immobile è seconda casa, box o pertinenza;
- ❌ Il soggetto non rientra tra i vulnerabili.
⚖️ E se non si può pignorare?
Il condominio può comunque:
- ✅ Agire per decreto ingiuntivo;
- ✅ Iscrivere ipoteca giudiziale;
- ✅ Pignorare conto corrente, stipendio o altri beni mobili.
🧭 Un esempio pratico
Il signor Rossi ha 77 anni, vive in un appartamento di proprietà non di lusso, è regolarmente residente e ha un debito condominiale da bollette di € 3.200. Il condominio non potrà pignorargli la casa, ma potrà iscrivere ipoteca o agire su altri beni mobili.
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