🏛 Certificato di agibilità: se manca, il venditore risarcisce solo i costi vivi

Una recente pronuncia della Cassazione (n. 10449/2025) cambia le regole sul risarcimento: niente più svalutazione automatica dell’immobile, solo rimborso delle spese documentabili


🔎 Perché è un tema cruciale per chi compra o vende immobili?

Perché spesso:

  • il certificato di agibilità viene dato per scontato;
  • la sua assenza genera contenziosi (e richieste di risarcimento);
  • ora la Cassazione pone nuovi limiti: il danno va provato, e può essere molto più basso di quanto si creda.

🔒 Cos’è il certificato di agibilità e perché conta

Il certificato attesta che l’immobile rispetta le condizioni di:

  • sicurezza strutturale
  • igiene e salubrità
  • risparmio energetico
  • conformità edilizia

La sua assenza costituisce inadempimento del venditore (art. 1477 c.c.), in quanto documento essenziale per l’uso e la commerciabilità dell’immobile.


🔹 La novità introdotta dalla Cassazione (ord. 10449/2025)

La Corte distingue tra due tipi di mancanze:

  1. Carenza formale: l’immobile è conforme, ma manca la pratica amministrativa.
    • L’immobile è utilizzabile.
    • L’inadempimento c’è, ma il danno risarcibile è solo il costo documentabile per ottenere il certificato (tasse, tecnici, diritti).
  2. Carenza sostanziale: l’immobile presenta difetti gravi che impediscono il rilascio del certificato.
    • Può configurarsi come:
      • vendita di aliud pro alio (bene diverso da quello pattuito);
      • vizio redibitorio (vizi gravi e nascosti).
    • Possibili azioni: risoluzione del contratto, riduzione del prezzo, risarcimento del danno.

🔢 Danno risarcibile: solo costi, non più svalutazioni presunte

La Cassazione precisa:

  • Niente più automatismi nella valutazione del danno.
  • Se la mancanza è solo formale, il danno non è nella ridotta commerciabilità dell’immobile.
  • ✅ Il danno va provato e riguarda solo:
    • spese per ottenere il certificato
    • parcelle professionali
    • costi amministrativi

🔔 Non basta lamentare un disagio: servono fatture, ricevute e dimostrazione del nesso tra spesa e regolarizzazione.


📈 Il principio della “compensatio lucri cum damno”

Se l’acquirente:

  • regolarizza l’agibilità;
  • rivende l’immobile con plusvalenza;

allora:

  • il danno è assorbito dal guadagno;
  • il risarcimento viene limitato ai soli costi vivi.

🚫 Nessuna “rendita di posizione” da inadempimento: il risarcimento ha funzione riparatoria, non punitiva.


🏛 Caso concreto: Cassazione ribalta il doppio risarcimento

  • Società immobiliare vende senza certificato di agibilità
  • Acquirente ottiene risarcimento in primo e secondo grado
  • Nel frattempo: regolarizza il bene e lo rivende con profitto
  • La Cassazione interviene: il danno va rideterminato, tenendo conto del vantaggio ottenuto

🔹 Conclusione: solo costi documentati e giustificati possono essere risarciti


🚀 Cosa cambia per acquirenti, venditori e operatori del settore?

  • Per i venditori: attenzione agli obblighi documentali. Anche la mancanza formale può costare, seppur meno.
  • Per gli acquirenti: niente automatismi nei risarcimenti. Serve dimostrare costi e danno effettivo.
  • Per agenti, sviluppatori, investitori: fondamentale verificare prima della vendita la regolarità documentale, evitando zone grigie e responsabilità indirette.

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  • verificare preventivamente la regolarità dell’immobile
  • predisporre le corrette clausole contrattuali
  • prevenire contenziosi e richieste di risarcimento

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