
📄 Tardiva registrazione dei contratti di locazione: l’Agenzia delle Entrate cambia rotta sulle sanzioni
Nuovo orientamento sulla misura della sanzione per la tardiva registrazione dei contratti di locazione pluriennali.
🔍 Cosa cambia davvero
Con la Risoluzione n. 56 del 13 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha rivisto il proprio orientamento sulla determinazione della sanzione prevista dall’articolo 69 del Testo Unico dell’imposta di registro (D.P.R. 131/1986) in caso di tardiva registrazione dei contratti di locazione o sublocazione di immobili urbani pluriennali.
Fino ad oggi, la prassi dell’Amministrazione finanziaria (richiamata nella circolare n. 26/E del 2011) prevedeva che la sanzione fosse calcolata sull’imposta dovuta per l’intera durata del contratto, indipendentemente dal fatto che il locatore avesse scelto di versare l’imposta di registro anno per anno.
Oggi, invece, l’Agenzia si allinea all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (sentt. nn. 1981, 2357, 10504 e 17657 del 2024), che ha chiarito un principio importante:
se l’imposta di registro è versata annualmente, anche la sanzione per tardiva registrazione va commisurata solo al canone della prima annualità .
⚖️ Il nuovo principio applicato
In sintesi:
-
Se il contribuente sceglie il pagamento annuale dell’imposta di registro →
👉 la sanzione si calcola sull’imposta relativa alla prima annualità . -
Se invece il contribuente ha scelto di pagare in un’unica soluzione l’imposta per l’intera durata →
👉 la sanzione resta commisurata all’imposta totale.
L’Agenzia chiarisce inoltre che, per le annualità successive alla prima, in caso di ritardato pagamento si applica la sanzione ordinaria prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 (tardivo versamento), mentre resta sempre possibile il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).
đź§ľ E i contratti con cedolare secca?
In presenza di cedolare secca, non essendoci imposta di registro, la sanzione viene applicata in misura fissa:
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€250 in caso di omessa registrazione;
-
€150 in caso di registrazione tardiva.
Questo anche se l’imposta non è dovuta, per garantire un presidio minimo sanzionatorio a tutela dei controlli fiscali.
đź’ˇ Cosa significa in pratica per chi opera nel settore immobiliare
Per proprietari, agenzie e investitori, la novitĂ ha effetti concreti:
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riduce sensibilmente il rischio economico legato a eventuali ritardi di registrazione;
-
introduce maggiore proporzionalitĂ tra violazione e sanzione;
-
riconosce la natura annuale dell’imposta di registro, superando interpretazioni punitive e incoerenti.
Chi gestisce portafogli immobiliari o stipula contratti pluriennali potrĂ quindi pianificare con maggiore certezza le scadenze e i costi connessi alla registrazione.
đź§ In sintesi
Situazione | Base di calcolo della sanzione | Importo minimo |
---|---|---|
Contratto pluriennale – imposta annuale | Canone della prima annualità | €150 |
Contratto pluriennale – imposta anticipata su tutta la durata | Corrispettivo complessivo | €250 |
Contratto con cedolare secca | Sanzione fissa | €150 o €250 |
🚀 Conclusione
Il nuovo orientamento dell’Agenzia delle Entrate segna un passo importante verso una maggiore equità fiscale e un’interpretazione coerente con la natura dei contratti pluriennali.
Una buona notizia per chi opera professionalmente nel mercato immobiliare, dove precisione e tempismo sono ormai imprescindibili.
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